Art. 53.
(Disegno).

      1. Il datore di lavoro, nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici, deve curare che sia tenuta ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 50 e copia del disegno esecutivo di cui all'articolo 52, dai quali risultino:

          a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;

 

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          b) le generalità e la firma del progettista, salvo che nei casi di cui all'articolo 51, comma 1, lettera g);

          c) i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;

          d) l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

      2. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera g), in luogo delle indicazioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere.
      3. Il datore di lavoro provvede affinché le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno esecutivo, restino nell'ambito dello schema tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.